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Calcolo dell'Imu

Servizio attivo

Ultima modifica 10 aprile 2024

È un'imposta sul possesso degli immobili, da versare per la seconda abitazione e altri immobili.

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A chi è rivolto

  • a coloro che possiedono immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, come proprietari oppure come titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie;
  • al genitore affidatario dei figli, per la casa familiare assegnata a seguito di provvedimento del giudice;
  • al coniuge superstite titolare del diritto di abitazione previsto dall’art. 540 del Codice Civile sulla casa, adibita a residenza familiare;
  • all'amministratore del condominio, per conto di tutti i condomini, per le parti comuni dell'edificio che sono accatastate in via autonoma come bene comune censibile;
  • ai concessionari in caso di concessione di aree demaniali;
  • ai locatari in caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto, anche per gli immobili da costruire o in corso di costruzione.

In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di una autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o delle agevolazioni.

Abitazione principale

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente

 

 

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Descrizione

Il presupposto dell'Imu è il possesso di immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli); l'imposta si calcola applicando al valore dell’immobile l’aliquota deliberata annualmente dal Comune.
L'Imu non si paga per l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta, e per gli immobili a esso equiparati, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A1, A8 o A9 che rimangono assoggettati all'imposta.

Abitazione Principale

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209 depositata in data 13 ottobre 2022, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1, comma 741, lettera b) della legge 27 dicembre 2019 n. 160, nella parte in cui richiedeva che nell’abitazione principale, oltre al possessore, dovessero avere la dimora abituale e la residenza anagrafica anche i componenti del suo nucleo familiare. L’esenzione Imu per l’immobile, in cui il contribuente ha la residenza anagrafica e l’effettiva dimora abituale, spetta pertanto a prescindere dal luogo di residenza del coniuge.

Immobili equiparati all'abitazione principale

Sono equiparati all’abitazione principale per le agevolazioni Imu i seguenti immobili:

  • l'unità immobiliare, e le relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative indicate destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica 
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale; per fruire dell’agevolazione è necessario, a pena di decadenza della stessa, presentare la dichiarazione IMU entro il termine previsto
  • la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce anche, per l'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso
  • un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, come pure dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139 del 2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; per fruire dell’agevolazione è necessario, a pena di decadenza della stessa, presentare la dichiarazione IMU entro il termine previsto.
Abitazione principale in categoria A/1, A/8 o A/9

Gli immobili adibiti ad abitazione principale, e quelli ad essa equiparati, di categoria catastale A/1, A/8 o A/9, sono invece soggetti ad Imu. Dall'imposta dovuta per queste abitazioni e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno in cui si protrae la destinazione di abitazione principale.
La detrazione di imposta per l’abitazione principale, va suddivisa in parti uguali tra i possessori dell'immobile che vi dimorano abitualmente indipendentemente dalla quota di possesso.

Pertinenze dell’abitazione principale

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (qualora abbiano le caratteristiche di soffitta o cantina e siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare in cui è sita l'abitazione principale), C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

I Comuni potranno decidere di aumentare, diminuire o azzerare le aliquote secondo i nuovi criteri introdotti.

Per farlo, l’amministrazione comunale doveva deliberare le eventuali modifiche entro il 31 dicembre 2023, con un documento chiamato “prospetto”, contenente le nuove aliquote.

Tale prospetto con le aliquote dovrà, poi, essere trasmesso al Ministero entro il 14 ottobre 2024 e pubblicato entro il 28 ottobre 2024 sul sito del Dipartimento delle Finanze.

Nei Comuni dove le amministrazioni non riusciranno ad approvare il prospetto entro fine 2023, saranno applicate le aliquote dell’anno 2023.

  • L'art. 1, commi 756 e 757, legge n.160/2019 (legge di Bilancio 2020)
  • L'art. 1, comma 837 legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023)
  • Il decreto MEF del 7 luglio 2023

La Legge di bilancio 2024, interviene con due norme di interpretazione autentica, in materia di esenzione IMU per gli immobili posseduti e utilizzati dagli Enti non commerciali, ENC.

Proroga delle esenzioni per gli immobili colpiti dal sisma dell’Italia centrale del 2016 e 2017

Per maggiorni informazioni consulta www.TuttoTributi.it

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Come fare

Accedi al portale unico e scegli la tipologia di immbile per il quale necessiti di operare il calcolo. Quindi segui le istruzioni per ottenere l'importo dovuto.

È possibile anche operare un ravvedimento operoso per gli anni precenti. 

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Cosa serve

I dati inerenti all'immobile per il quale di intente pagare il tributo e i documenti personali (Informazioi più detagliate sono reperibili all'interno del portale sulla singola pratica)

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Cosa si ottiene

L'ìimporto da pagare e le modalità di pagamento.

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Tempi e scadenze

Le tempistiche sono indicate all'interno del portale. 

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