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Accesso Civico

Ultima modifica 1 aprile 2021

Questo istituto è diverso ed ulteriore rispetto al diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi disciplinato dalla legge n. 241 del 1990. Diversamente da quest’ultimo, infatti, non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto richiedente e consistente nel chiedere e ottenere gratuitamente che le amministrazioni forniscano e pubblichino gli atti, i documenti e le informazioni, da queste detenuti, per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo, non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali.

Dove rivolgersi per informazioni sull’accesso civico

Ufficio segreteria, Affari Generali
Via Roma Ossi
Dott.ssa Pinna Maria Rosaria Tel: 0793403111 Email: segreteria.ossi@tiscali.it

Ufficio Relazioni con il pubblico Via Roma
Calisai Beniamino_ Angela Mulas 
Email: beniamino.calisai@comuneossi.it - angela.mulas@comuneossi.it
Giorni e orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00, il pomeriggio martedì e giovedì dalle 16 alle 18.
Destinatari: Chiunque ha diritto di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi del Decreto legislativo n.33/2013, che le pubbliche amministrazioni hanno omesso di pubblicare nel sito istituzionale.
Requisiti: Non sono richiesti requisiti e la richiesta non deve essere motivata.
Termini:  La richiesta si può presentare in qualsiasi momento dell’anno.
Documentazione: La richiesta può essere presentata sul modulo appositamente predisposto e presentata:
Tramite posta elettronica agli indirizzi sopra specificati.
Tramite posta ordinaria all’indirizzo: Ufficio Segreteria, Affari Generali , Via Roma
Tramite fax al n. 07903403141
Direttamente presso l’ufficio predetto o tramite il protocollo generale allo stesso indirizzo UFFICIO RELAZIONI PER IL PUBBLICO

Descrizione del procedimento: L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, e le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi del decreto legislativo 33/2013, laddove abbiano omesso di renderli disponibili nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale www.comune.ossi.ss.it
L’accesso civico è un diritto che può essere esercitato da chiunque, è gratuito, non deve essere motivato e la richiesta va indirizzata al Responsabile della Trasparenza.  Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale www.comune.ossi.ss.it entro il termine di 30 giorni. Provvede, inoltre, a dare comunicazione dalla avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.
L’accesso civico è un diritto che può essere esercitato da chiunque, è gratuito, non deve essere motivato e la richiesta va indirizzata al Responsabile della Trasparenza.  Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale www.comune.ossi.ss.it entro il termine di 30 giorni. Provvede, inoltre, a dare comunicazione dalla avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.
I dati pubblicati sono utilizzabili da chiunque.
Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al Titolare del potere sostitutivo (Segretario comunale-Dott. Giuseppe Manca - tel 0793403124 - mail segretario@comuneossi.it) che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, entro il 15 giorni, provvede alla pubblicazione a ad informare il richiedente.
Tutela dell’accesso civico Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell’Amministrazione o dalla formazione del silenzio.
Responsabile della trasparenza: Dott Giuseppe Manca
Normativa di Riferimento: Decreto Legislativo 33/2013- Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Anno: 2016
richiesta di accesso civico atti amministrativi

Articoli:
L’accesso civico è il diritto di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo. Con il decreto legislativo 14 Marzo 2013, n.33 si introduce l’istituto dell’accesso civico contemplato dall’articolo 5 , ovvero del diritto a conoscere, utilizzare e riutilizzare (alle condizioni indicate dalla norma) i dati, i documenti e le informazioni “pubblici” in quanto oggetto “ di pubblicazione obbligatoria”.
Questo istituto è diverso ed ulteriore rispetto al diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi disciplinato dalla legge n. 241 del 1990. Diversamente da quest’ultimo, infatti, non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto richiedente e consistente nel chiedere e ottenere gratuitamente che le amministrazioni forniscano e pubblichino gli atti, i documenti e le informazioni, da queste detenuti, per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo, non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali.


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